Art. 22.
(Valutazione integrata dei piani e dei programmi di governo del territorio).

      1. La valutazione integrata, anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, si applica agli strumenti di pianificazione del governo del territorio al fine di:

          a) orientare le scelte di governo del territorio in base a criteri di sviluppo sostenibile;

          b) accrescere l'efficacia e l'efficienza delle decisioni assunte nel procedimento di formazione dei piani e dei programmi, garantendone la coerenza interna ed esterna;

          c) generare un sistema interrelato di piani e di programmi che risultino adeguati, differenziati e posti in relazione di

 

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sussidiarietà, garantendo la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione;

          d) predisporre gli elementi e le modalità per la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi;

          e) garantire l'utilizzazione di tutte le informazioni disponibili che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto delle conoscenze, dei contenuti e del livello di dettaglio dei piani o dei programmi, della loro collocazione gerarchica e delle informazioni e delle valutazioni ottenute od ottenibili nell'ambito di altri livelli decisionali;

          f) esplicitare le ragioni delle scelte assunte nel corso della formazione dei piani e dei programmi, nonché delle scelte relative alla determinazione degli ambiti di trasformazione per i quali sia prevedibile l'attuazione tramite modalità perequativa, e stabilire la capacità edificatoria massima ammissibile;

          g) anticipare in parte o, comunque, semplificare le attività di valutazione d'impatto ambientale per i progetti generati dai piani o dai programmi.

      2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il processo di valutazione integrata garantisce, anche in coerenza con le linee fondamentali di assetto del territorio nazionale definite ai sensi dell'articolo 11, un'adeguata considerazione degli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana delle scelte contenute negli strumenti di pianificazione, prima della loro adozione, tramite la formazione di bilanci socio-economici e territoriali-ambientali, ex ante, in itinere ed ex post, relativi all'efficacia del processo di pianificazione territoriale e urbanistica.
      3. Le leggi regionali, nel definire i contenuti e le modalità di svolgimento della valutazione integrata in relazione all'articolazione della pianificazione, stabiliscono, in particolare, l'integrazione nel processo di pianificazione delle valutazioni degli effetti territoriali, ambientali, sociali,

 

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economici e sulla salute umana, individuati ai sensi del comma 2.